Pubblicato 17/09/2015
A seguito di pubblicazione della Dec. CEE n. 2014/955/UE è entrata in vigore la nuova modalità di classificazione dei rifiuti, secondo quanto appresso riportato.
Per identificare un rifiuto nell’elenco dei codici CER occorre procedere come segue:
• identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20
per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici
dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba
classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di
automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli) che nel capitolo 11 (rifiuti
inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o
ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della
produzione;
• se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la
classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per
identificare il codice corretto;
• se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i
codici di cui al capitolo 16;
• se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,
occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre
del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.