Conseguenze legali e commerciali per la mancata Marcatura CE
Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
Per quanto riguarda le macchine, si deve fare riferimento al D.Lgs. 17 del 2010 che è il recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La Direttiva Macchine, specifica chiaramente cosa si intende per macchina e quali tipi di macchine rientrano nella Direttiva stessa.
Valutazione della conformità
La valutazione della conformità può essere effettuata in diversi modi, come indicato nella
direttiva 93/465/CEE nuovo approccio. È possibile scegliere la strada della
presunzione di conformità che implica la conformità alle
norme tecniche armonizzate redatte dai comitati tecnici nazionali, che forniscono un esempio di prodotto costruito a
regola d'arte (solo le norme
armonizzate costituiscono la presunzione di conformità). Da notare che, mentre le direttive comunitarie, dopo che sono state recepite dagli stati, assumono il valore di
legge cogente, l'applicazione delle norme tecniche è volontaria, in quanto esse forniscono solo un esempio di regola d'arte. L'altra strada, se il produttore decide di non attenersi alle norme, è quella di dimostrare, se richiesto, che i propri prodotti rispondono in ogni caso ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/dalle direttive applicabili al prodotto. La strada della presunzione di conformità è quindi una semplificazione.
La conformità deve essere dichiarata dal produttore o dall'organizzazione che commercializza il prodotto fornendo la
dichiarazione di conformità CE.
In alcuni casi la marcatura CE deve essere autorizzata da un
ente terzo (o ente notificato).
In tal caso l'organismo notificato rilascia un atto di parte terza che, a seconda del sistema di attestazione CE è il
certificato di prodotto e/o il certificato di controllo del processo di fabbrica (FPC - Factory Production Control) .
In tal caso, accanto al simbolo CE compare il numero dell'ente notificato.
Per quanto riguarda le macchine rientranti nella Direttiva 98/37/CE, la loro conformità è data dal rispetto e dalla corretta applicazione delle norme armonizzate (norme EN), dall'oggettivazione di tale applicazione mediante la stesura dell'analisi dei rischi, dalla redazione di idonea documentazione tecnica (disegni meccanici, impiantistici e manuale d'uso), dalla preparazione della Dichiarazione di Conformità CE e dall'apposizione della targa CE.
Elenco principali prodotti sottoposti a marcatura CE
Alcune delle categorie di prodotti per cui è obbligatorio il marchio CE sono:
- gli apparecchi a gas
- gli ascensori
- gli strumenti di pesatura
- i cancelli, le porte e le chiusure in genere
- i dispositivi di protezione individuale (dpi)
- i dispositivi medici
- i giocattoli
- i gruppi elettrogeni
- i materiali da costruzione
- le apparecchiature elettriche
- le apparecchiature per atmosfere esplosive
- le attrezzature in genere elettriche e non
- le attrezzature in pressione (Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE)
- le batterie
- le caldaie ad acqua
- le imbarcazioni da diporto
- le macchine ed i macchinari
- le macchine per movimento terra
- strutture di protezione da caduta oggetti
- strutture di protezione da ribaltamento
- le stufe
- telefoni cellulari e terminali di telecomunicazione
- tosaerba